E’ possibile non rilasciare scontrino o ricevuta fiscale solo nei casi in cui si rilasci fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’effettuazione della prestazione. Questo per consentire eventuali controlli immediati, in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.
L’operatore economico che decida di utilizzare la fatturazione differita potrà utilizzare, al posto del DDT o altri documenti similari, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.
Resta inteso che l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, saranno da scorporare dal totale giornaliero, proprio come nel caso di emissione di ricevuta fiscale (questi corrispettivi potranno essere tenuti distinti al fine della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche).
L’Agenzia delle Entrate ha impartito le regole per la compilazione della fattura elettronica in caso di precedente emissione di scontrino o ricevuta: Nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” dovranno essere indicate le specifiche informazioni, come l’identificativo alfanumerico dello scontrino da indicare nel campo “RiferimentoTesto”.
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