In questi ultimi giorni (più precisamente il 30 aprile 2018) l’Agenzia delle Entrate ha infine deciso di fornire qualche delucidazione in merito all’avvicinarsi dell’obbligo di adozione della fatturazione elettronica (o e-fattura) come unica metodologia per l’invio e la ricezione di fatture tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio nazionale.

Innanzi tutto diciamo che, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’introduzione della e-fattura avrebbe come obiettivo quello di aumentare la capacità dell’amministrazione pubblica di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e la frode IVA…

Per questa volta mi terrò stretto il mio pensiero al riguardo…

Comunque sia l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 89757/2018 ha fornito informazioni sulle regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche e con la circolare 8/E/2018 si è concentrata sulle misure introdotte in tema di cessioni di carburanti e relative modalità di pagamento e fatturazione.

Come ormai credo tutti sappiano, le date da ricordare sono:

1 luglio 2018

Obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

1 gennaio 2019

Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

 

Ma cerchiamo di capire nello specifico come funziona e quali saranno gli strumenti da utilizzare per emettere e ricevere fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software installabile su pc, una piattaforma web e un’app per la predisposizione e la trasmissione delle e-fatture. Verrà messo a disposizione un servizio web di generazione di QRCode (uno speciale codice a barre bidimensionale) utile all’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche del cessionario/committente (ovvero il destinatario della fattura) e del relativo “indirizzo telematico”.

Il servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (PEC o Codice Destinatario scelto per la ricezione delle e-fatture) è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

A seguito della registrazione “dell’indirizzo telematico” le fatture elettroniche verranno sempre recapitate a tale indirizzo. Se, per cause tecniche non dipendenti dal Sistema di Interscambio (SdI), il recapito della fattura all’indirizzo telematico non fosse possibile (es: la PEC è piena e non può ricevere), il SdI mette a disposizione del cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Sarà poi quest’ultimo che dovrà tempestivamente avvisare il cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata.

Se la fattura è destinata ad un consumatore finale, il cedente/prestatore (ovvero chi emette la fattura) può valorizzare il campo “CodiceDestinatatio” con il codice convenzionale (“0000000”) e la fattura verrà messa a disposizione del cessionario/committente su apposita area web riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ovviamente, come già succede per le fattura elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, le e-fatture dovranno essere conservate a norma (insomma non possono semplicemente essere stampate ed archiviate ma devono essere conservate secondo i parametri di conservazione digitale impartiti dal CAD Codice dell’Amministrazione Digitale). L’Agenzia delle Entrate fornisce uno spazio di conservazione dedicato per la conservazione.

Se tutto ciò dovesse spaventarvi sappiate che Service Lab è a disposizione per evitarvi qualsiasi problema relativo alla fatturazione elettronica. Le partnership stipulate con i principali attori di questa “rivoluzione digitale” consentono a Service Lab di offrire soluzioni ad hoc per qualsiasi tipologia di utenza.

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